Legge 11
febbraio 1994, n. 109
La nuova legge quadro in materia di lavori pubblici
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Art. 1. (Principi
generali) |
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Art. 25. (Varianti
in corso d'opera) |
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Art. 2. (Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della legge) |
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Art. 26. (Disciplina
economica dell'esecuzione dei ll.pp. |
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Art. 3. (Delegificazione) |
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Art. 27. (Direzione
dei lavori) |
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Art. 4. (Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici) |
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Art. 28. (Collaudi
e vigilanza) |
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Art. 5. (Disposizioni
in materia di personale dell'Autorità ....) |
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Art. 29. (Pubblicità) |
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Art. 6. (Modifica
dell'organizzazione e delle competenze del C.S.L.P.) |
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Art. 30. (Garanzie
e coperture assicurative) |
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Art. 7. (Misure
per l'adeguamento della funzionalità della p. a.) |
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Art. 31. (Piani
di sicurezza) |
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Art. 8. (Qualificazione) |
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Art. 31-bis (Norme
acceleratorie in materia di contenzioso) |
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Art. 9. (Norme
in materia di partecipazione alle gare) |
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Art. 32 (Definizione delle controversie) |
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Art. 10. (Soggetti
ammessi alle gare) |
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Art. 33. (Segretezza) |
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Art. 11. (Requisiti
per la partecipazione dei consorzi alle gare) |
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Art. 34. (Subappalto) |
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Art. 12. (Consorzi
stabili) |
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Art. 35. (Fusioni
e conferimenti) |
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Art. 13. (Riunione
di concorrenti) |
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Art. 36.
(Trasferimento e affitto di azienda) |
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Art. 14.
(Programmazione dei lavori pubblici) |
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Art. 37. (Gestione
delle casse edili) |
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Art. 15. (Competenze
dei consigli comunali e provinciali) |
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Art. 37-bis. (Promotore) |
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Art. 16. (Attività
di progettazione) |
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Art. 37-ter.
(Valutazione della proposta) |
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Art. 17.
(Effettuazione attività di progettazione,
direz.lavori e accessorie) |
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Art. 37-quater.
(Indizione della gara) |
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Art. 18. (Incentivi
e spese per la progettazione) |
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Art. 37-quinquies.
(Società di progetto) |
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Art. 19. (Sistemi
di realizzazione dei lavori pubblici) |
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Art. 37-sexies.
(Società di progetto - Emissione obbligazioni) |
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Art. 20. (Procedure
di scelta del contraente) |
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Art. 37-septies. (Risoluzione) |
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Art. 21. (Criteri
di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici) |
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Art. 37-octies. (Subentro) |
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Art. 22. (Accesso
alle informazioni) |
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Art. 37-nonies.
(Privilegio sui crediti) |
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Art. 23. (Licitazione
privata e licitazione privata semplificata) |
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Art. 38. (Applicazione
della legge) |
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Art. 24. (Trattativa
privata) |
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Art. 38-bis. (Deroghe
in situazioni di emergenza ambientale) |
Art.
1. (Principi generali)
1. In attuazione dell'articolo
97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia
di opere e lavori pubblici deve garantirne la
qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo
procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto
del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle
opere e dei lavori pubblici di competenza delle
regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti infraregionali da queste
finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della
legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto
speciale e dell'articolo
117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi
internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
emana atti di indirizzo e coordinamento
dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della
presente legge.
4. Le norme della presente
legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per
dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
Art.
2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge)
(articolo
sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 166 del 2002)
1. Ai sensi e per gli
effetti della presente legge e del regolamento di cui all’articolo
3, comma 2, si intendono per lavori pubblici,
se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e
nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori,
si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente
legge e del regolamento di cui all’articolo
3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli
enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di
diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli
articoli 114,
2 e
31 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli
articoli 113, 113-bis,
115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in
misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la
produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli
articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’allegato
A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori
civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni
pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33
della presente legge.
3. Ai concessionari di
lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in
materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo
quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate,
individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole
norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono imporre ai
concessionari di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di
concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a
una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto
della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari a
dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale
dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Per
la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già assentite alla
data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della
legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli
7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. È fatto divieto ai soggetti di cui al
comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di lavori affidati in
concessione al di fuori delle ipotesi previste dalla citata
direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali
sulla base di uno schema predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data
comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le disposizioni della
presente legge per i lavori di cui all’articolo 8, comma 6, del medesimo
decreto legislativo e comunque per i lavori
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si
applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo
3, comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei
lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma
l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano
comunque regolati dal solo
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5. Le disposizioni della
presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai
privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività
edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo
28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, o di
quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d’importo superiore
alla soglia comunitaria i soggetti privati sono
tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste
dalla citata
direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della
presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non
si applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo
119 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
ed all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a
questi ultimi assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1,
ivi compresi gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di
tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490
(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.).
7. Ai sensi della presente
legge si intendono:
a) per organismi di diritto
pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta
al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il
ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti
di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i
soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c)
Art.
3. (Delegificazione)
1. È demandata alla potestà
regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le
norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla programmazione,
alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di
supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della
potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995
adotta
apposito regolamento, di seguito così denominato,
che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in
materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del
comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli
istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei principi della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente
legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le
disposizioni nazionali di recepimento della
normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento
è adottato su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello
schema. Con la procedura di cui al presente comma si
provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro 45
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito
delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia
di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della
presente legge.
4. Sono abrogati, con
effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al
comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in
apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale che avviene
contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le
modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo
regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e dalle altre
disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400,
il nuovo capitolato generale d'appalto che trova applicazione ai lavori
affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al
regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più
capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089.
(ora
Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.)
6. Il regolamento, con
riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le
quali è di volta in volta richiamato definisce in particolare:
(trattasi del
d.P.R. n. 554 del 1999)
a) le modalità
di esercizio della vigilanza di cui all'articolo
4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo
7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei
costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo
12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle
gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo
13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei
programmi di cui all'articolo
14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo
17, comma 7;
i)
abrogata;
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.),
anche in deroga agli
articoli 16,
19, 20 e
23 della presente legge, fatto salvo quanto specificatamente previsto con
riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni architettonici;
(lettera così modificata
dall'articolo 7, comma 1, lettera b), legge n. 166 del 2002)
m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di
cui all'articolo
21;
n)
abrogata;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo
25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo
26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano,
nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del
collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti,
sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di
apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative
modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui
all'articolo
28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e
gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di
rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo
29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo
30, le condizioni generali e p articolari delle polizze e i massimali
garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie
fideiussorie di cui al medesimo articolo
30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di
concorrenti di cui all'articolo
13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo
33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle
categorie prevalenti ai sensi dell'articolo
18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito
dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal
titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori
e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei
lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti
contabili.
7. Ai fini della
predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori
pubblici, apposita commissione di studio composta
da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la
corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500
milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1° gennaio
1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della
difesa è adottato apposito regolamento in armonia con le disposizioni della
seguente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in
relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento
restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la
compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure
di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato
generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della
specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle
procedure applicate in materia dalle Organizzazioni Internazionali e dalla
Unione europea.
Art.
4. (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1. Al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo
1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche
di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo
collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che
operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta
professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri
componenti e stabilisce le norme sul proprio
funzionamento.
3. I membri dell'Autorità
durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.
I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, in aspettativa per l'intera durata
del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire
1.250.000.000 annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia
assicurata l'economicità di
esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in
materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle
procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del
regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del
ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al
comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso
d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai
commi 7 e
17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo
8.
5. Per l'espletamento dei
propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di
cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché,
per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti
alle disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089.
(ora
Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.)
6. Nell'ambito della
propria attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni
aggiudicatrici, agli altri enti
aggiudicatori o realizzatori,
nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al
conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche
su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni,
avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10, e della collaborazione
di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e
statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento
rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da
parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria
medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento
dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di
fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano
od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo
contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve
le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti
dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e
avverso di essi è ammesso ricorso al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta
giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione
della sanzione avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai
quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti
l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette
gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità
hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.
Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei
lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale
della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze
dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis . Il Servizio
ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di
competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi
competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico
di amministratori, di pubblici dipendenti, di
liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa
con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei
compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio
ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto
da non più di 125 unità appartenenti alla
professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non
inferiore a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve
le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
10-quinquies . Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11.
abrogato.
12.
abrogato.
13.
abrogato.
14. L'Osservatorio dei
lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in
sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.
I modi e i protocolli della articolazione regionale
sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
15. L'Osservatorio dei
lavori pubblici opera mediante procedure informatiche,
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con
gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta
ed alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in
particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti
rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di
attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione
a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici
predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici,
nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, nonché con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a
disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis.
In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari
dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º
giugno 1939, n. 1089
(ora
Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.), i
compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione
centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del
soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel
capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro, entro trenta
giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa
privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei
bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,
il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario
e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed
effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti
di importo inferiore a 500.000 euro non è
necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di
fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La
sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non
veritieri.
(comma così modificato
dall'articolo 7, comma 1, lettera c), legge n. 166 del 2002)
18. I dati di cui al comma
17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali
dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione
centrale.
Art.
5. (Disposizioni in materia di personale
dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie)
1. Al personale
dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta da
non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è
coordinata da un dirigente generale di livello C.
3.
abrogato
4. L'Osservatorio dei
lavori pubblici di cui all'articolo
4, comma 10, lettera c), al quale è preposto un
dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4
unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui
al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è
istituito un apposito ruolo del personale
dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via
prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo
decreto. (...) Al personale dell'Autorità è fatto
divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività
professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei
contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. In sede di prima
applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in
organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale
assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto
nell'ambito del sistema di programmazione delle
assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per
il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle
procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata,
con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
6. L'Autorità provvede alla
gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo
iscritto nello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta
dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione
e le modalità di rendicontazione.
7.
(omissis)
7-bis.
(omissis)
Art.
6 (Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei
lavori pubblici)
1.
(omissis)
2.
(omissis)
3.
(omissis)
4.
(omissis)
5. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di
lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25
milioni di Ecu, nonché parere sui progetti delle
altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne
facciano richiesta. Per i lavori pubblici di
importo inferiore a 25 milioni di Ecu, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai Comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui
composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4.
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a
25 milioni di Ecu, presenti elementi di
particolare rilevanza e complessità, il Provveditore sottopone il progetto,
con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
5-bis. Le adunanze delle
Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sono valide con la presenza di un terzo dei componenti
ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5-ter. Il Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere
si intende espresso in senso favorevole.
Art.
7 (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)
1. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile
unico del procedimento di attuazione di ogni
singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per
le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina
l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del
procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o
tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura
gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del
procedimento può nominare un responsabile del
procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo
attuativo: progettazione, affidamento ed
esecuzione.
3. Il responsabile del
procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed
ai tempi di realizzazione del programma oltreché
al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali
disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta
la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento del processo attuativo necessari per
l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento
disciplina le ulteriori funzioni del responsabile
del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le
responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di
salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei
lavori, previsti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.
Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore
del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del
direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del
procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al
comma 1 presenti carenze accertate o non consenta
il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di
supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere
affidati con le procedure e le modalità previste dal
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o
associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo
17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche
di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa
a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda
necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali,
regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico del
procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(ora
articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000),
e successive modificazioni.
7. Per l'acquisizione
di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di
lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di
servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere
comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto
di cui al comma 8 del presente articolo almeno
trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo
di programma. In caso di affidamento di concessione
di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è
convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
8. In sede di conferenza di
servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo
successivamente alla pronuncia da parte
dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto
ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di
novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire
l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al
primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione
è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di
servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto
preliminare al fine di concordare quali siano le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta
e gli assensi di cui alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le
leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza
di servizi, nonché degli atti da cui risultano le
determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza
di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se
necessario, chiarimenti e documentazione.
11. Le amministrazioni
interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme
ordinamentali sulla formazione della loro volontà
e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta
dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto
del procedimento.
12. Qualora alla conferenza
di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia
risultato assente o comunque non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra
il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide
prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e
dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13. Il dissenso manifestato
in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena
di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
14. Le regioni a statuto
ordinario provvedono a disciplinare la conferenza
di servizi, in armonia con i princìpi di cui al
presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
(I
commi da 7 a 14 sono stati abrogati dall’articolo 14, comma 1, legge n. 340
del 2000; tuttavia ai sensi dell’articolo 14, comma 3, legge n. 241 del 1990,
come sostituito dall’articolo 9, comma 1, legge n. 340 del 2000, tali commi
continuano ad applicarsi ai lavori pubblici)
15. Il termine per il
controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello
Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due
volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui
al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.
Art.
8 (Qualificazione)
1. Al
fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono
essere qualificati ed improntare la loro attività ai
princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza.
Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai
sensi della normativa vigente.
2.
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto
della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per
tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle
tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
(regolamento emanato con
d.P.R. n. 34 del 2000)
3.
Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato
di attestazione, appositamente autorizzati
dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione
consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento
della commissione consultiva si provvede a carico
del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione è demandato il compito di
attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e
alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai
soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione.
4.
Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalità
di nomina dei componenti la commissione consultiva
di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle
organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
(lettera così sostituita
dall'articolo 7, comma 1, lettera d), legge n. 166 del 2002)
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale
verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in
rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto
disposto in attuazione dell'articolo
9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarità contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in
un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei
lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà
ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la
certificazione di qualità non potranno comunque
essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di
qualificazione;
g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.),,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la
durata dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica
entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché
dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica
di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa
di attestazione in misura non superiore ai 3/5
della stessa;
(lettera così sostituita
dall'articolo 7, comma 1, lettera d), legge n. 166 del 2002 poi modificata
dall'articolo 12, decreto legislativo n. 30 del 2004)
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e
conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo
4.
5.
abrogato
6.
(omissis
- norma della quale è cessata l'efficacia)
7.
Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei
costruttori dispone la sospensione da 3 a 6 mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici nei
casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al
primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relativa alla sospensione
e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa
previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1
gennaio 2000, i lavori pubblici
possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei
commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del
presente articolo. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori
pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai
soggetti di cui all'articolo
2.
(ai sensi
dell'articolo 65, comma 7, legge n. 388 del 2000 a decorrere dal 1° gennaio
2001 il comma 8 si applica anche alle Regioni, eccetto per gli albi istituiti
nel settore agricolo forestale)
9.
(omissis - norma della quale è cessata l'efficacia)
10. A decorrere dal 1
gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le
disposizioni di cui alla
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11.
(omissis
- norma della quale è cessata l'efficacia)
11-bis. Le imprese dei
Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per
l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base
alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di
cui all'articolo
3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i
candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i
lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data
di entrata in vigore del suddetto regolamento i
requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni
aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle
quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la
garanzia fidejussoria previste, rispettivamente,
dal
comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte,
per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni
appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di
qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui
al
comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
(disposizione
da disapplicare in quanto in contrasto con la
disciplina comunitaria)
11-quinquies. Il
regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti
di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le
imprese per essere affidatarie di lavori pubblici
di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies.
(abrogato
dall'articolo 12, decreto legislativo n. 30 del 2004)
11-septies. Nel caso di
forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico
inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi del presente articolo.
(comma aggiunto dall'articolo 7,
comma 1, lettera d), legge n. 166 del 2002)
Art.
9 (Norme in materia di partecipazione alle gare)
1.
(omissis
- norma della quale è cessata l'efficacia)
2. Le disposizioni di cui
al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55,
sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo
17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al
periodo di riferimento nonché alla determinazione
dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori,
relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i
concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori
pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentito
il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere specializzate e le
ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto
decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra
iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da
individuarsi sulla base della idoneità tecnica,
dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità
finanziaria ed imprenditoriale.
(si tratta del
d.P.R. n. 34 del 2000, allegato A)
4. Con il decreto di cui al
comma 3, è istituita una apposita categoria per le
attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni.
(ora
Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.)
4-bis.
(omissis
- norma della quale è cessata l'efficacia)
Art.
10 (Soggetti ammessi alle gare)
1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei
lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali,
anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli
articoli 8 e
9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla
base delle disposizioni di cui agli
articoli 8 e
9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato capogruppo, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo
le disposizioni di cui all'articolo
13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13 della presente legge;
e-bis) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13 della presente legge.
1-bis. Non possono
partecipare alla medesima gara imprese che si trovino
fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile.
1-ter. I soggetti di cui
all'articolo
2, comma 2, possono prevedere nel bando la
facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei
lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il
nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato.
1-quater. I soggetti di cui
all'articolo
2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti
non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella
lettera di invito. Quando tale prova non sia
fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori
procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della
relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'articolo
4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure
sanzionatorie di cui all'articolo
8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e
al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi
fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non
forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano
le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art.
11. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi
alle gare)
1. I requisiti
di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55,
o dal regolamento di cui all'articolo
8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art.
12. (Consorzi stabili)
1. Si
intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei
lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le
norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo
nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le
condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche
tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre
sei anni dalla data di costituzione.
3. Il
regolamento di cui all'articolo
8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di
qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai
partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo
X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34
della presente legge.
5. È vietata la
partecipazione alla medesima procedura di
affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In
caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.
(comma così modificato
dall'articolo 7, comma 1, lettera e), legge n. 166 del 2002)
6.
(omissis
- norma della quale è cessata l'efficacia)
7.
(omissis
- norma della quale è cessata l'efficacia)
8.
(omissis
- norma della quale è cessata l'efficacia)
8-bis. Ai fini della
partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento di lavori, la
somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da
ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma
stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per
cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
(comma aggiunto dall'articolo 7,
comma 1, lettera e), legge n. 166 del 2002)
8-ter. Il consorzio stabile
si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese
consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata
categoria di opera generale o specializzata per la
classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di
importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le
imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese
consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII ed
almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate
ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la
qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,
nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di
cui all’articolo
8, comma 5, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti
requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la
somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle
classifiche di cui all’articolo
3 del regolamento di cui al d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si
collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della
metà dell’intervallo tra le due classifiche.
(comma aggiunto dall'articolo 7,
comma 1, lettera e), legge n. 166 del 2002)
Art.
13. (Riunione di concorrenti)
1. La partecipazione alle
procedure di affidamento delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è
ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri
partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati
e attestati ai sensi dell'articolo
8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo
articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei
concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro
responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione
nonché nei confronti delle imprese subappaltanti
(leggasi «subappaltatrici» - n.d.r.)
e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori
scorporabili la responsabilità limitata
all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni
temporanee di tipo verticale i requisiti di cui
agli
articoli 8 e
9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria
prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da
imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.
(comma così modificato
dall'articolo 7, comma 1, lettera f), legge n. 166 del 2002)
4. È fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o
consorzio di cui all'articolo
10, comma 1,
lettere d) ed e)
ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c) , sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara.
5. É consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di
cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso
l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da
indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5- bis. É vietata
l'associazione in partecipazione. É vietata qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d) ed e) , rispetto a
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei
divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la
nullità del contratto, nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere
superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse
non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che
non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo,
associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che
definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le
medesime speciali categorie di lavori, che siano
indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere
artificiosamente suddiviso in più contratti.
(comma così modificato
dall'articolo 7, comma 1, lettera f), legge n. 166 del 2002)
8. Per associazione
temporanea di tipo verticale si intende una
riunione di concorrenti di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i
lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si
intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e cosi
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art.
14. (Programmazione dei lavori pubblici)
1. L'attività di
realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un
programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei
documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.
(comma così modificato
dall'articolo 7, comma 1, lettera g), legge n. 166 del 2002)
2. Il programma triennale
costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione
dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono
nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente
previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento
dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni
che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione
di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di
gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti
annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione
nella sede dei soggetti di cui all'articolo
2, comma 2,
lettera a)
, per almeno sessanta
giorni consecutivi.
3.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i
lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi
per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario.
(comma
così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera g), legge n. 166 del 2002)
4.
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al
fine di quanto previsto all'articolo
19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una
gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5.
I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori
previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate.
Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6.
L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di
euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di
importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria
dei costi.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), legge n. 166 del 2002)
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o
più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina,
nell'ambito del personale ad essa addetto, un
soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di
ciascun lotto.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), legge n. 166 del
2002)
8.
I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli
strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti
di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo
previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione
dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico
interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1,
commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni
(ora
articoli 9, 10, 11
e 19,
d.P.R. n. 327 del 2001)
e successive
modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
(ora
articolo 34 del decreto
legislativo n. 267 del 2000)
9.
L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo,
di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già
stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari
dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
(ora
parte II del decreto
legislativo n. 267 del 2000)
10.
I lavori non ricompresi
nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo
periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni.
11.
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base
degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di
quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi
al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti
programmatori vigenti.
(schemi
tipo approvati con
d.m.
ll.pp. 21 giugno 2000)
12.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a
far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione
del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia
emanato nel secondo semestre dell'anno.
13.
L'approvazione del progetto definitivo da parte di una
amministrazione aggiudicatrice equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Art.
15. (Competenze dei consigli comunali e
provinciali)
(articolo abrogato dall'articolo 274 del decreto legislativo n. 267 del 2000,
ora si veda l'articolo 42 del medesimo decreto)
Art.
16. (Attività di progettazione)
1.
La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo di assicurare:
a) la qualità
dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario;
2.
Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i
progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento della fase
di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla
dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui al comma 4
e 5 insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai
profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di
riuso e riciclaggio, della sua fattibilità
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici
previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori
da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della
procedura espropriativa.
3-bis.
(abrogato
dall'articolo 12, decreto legislativo n. 30 del 2004)
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabilite nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle
caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul
territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto in disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche
delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per
l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti in una disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto nonché in computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti quali quelli di tipo
geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi ed i sondaggi, sono
condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare
ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è
costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale
di appalto, prestazionale o descrittivo,
dal computo metrico-estimativo e dall'elenco dei
prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini
compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori
studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che
risultino necessari sulla base di rilievi
planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni di rilievi della rete
dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì
corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i
contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
3.
6.
In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il regolamento di cui all'articolo
3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie
di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di, manutenzione,
stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli
di progettazione.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), legge n. 166 del 2002)
7.
Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle
ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle
prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi
necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi
compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di
strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché degli altri enti
aggiudicatori o realizzatori.
8.
I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento
della esecuzione dei lavori, tenendo conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di
interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9.
L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato dal
Sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in
caso di opere statali.
Art.
17 (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e
accessorie)
1.
Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale di cui all'articolo
14, sono espletate:
a)
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità
di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
(ora
articoli 30, 31 e 32 del
decreto legislativo n. 267 del 2000)
e successive
modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi
per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
(lettera
così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del 2002)
e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6,
lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in
forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel
settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del
comma 1 dell'articolo 12. È vietata la partecipazione a più
di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e
attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in
servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo
quanto stabilito dall'articolo
12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili
di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì
le disposizioni di cui ai
commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
(lettera
introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del 2002)
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni
abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo
incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice,
da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un
profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per
intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici,
di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a
favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti
stessi.
(comma così modificato dall'articolo 145, comma 89, legge n. 388 del 2000)
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in
organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà
di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le
funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di
rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre
progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e
certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del
2002)
5.
Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio
militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla
firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a)
società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di
persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice
civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle
società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che
svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il
contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive
Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria
al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti
vigenti;
(lettera
così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del 2002)
b) società di ingegneria le società di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto
dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza
di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria
al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e regolamenti
vigenti.
(lettera
così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del 2002)
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata
in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b),
devono disporre di uno o più direttori tecnici,
aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una
disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società,
iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione
alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e
controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione,
in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona
fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di
giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario.
(comma così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del
2002)
9. Gli affidatari di
incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle
concessioni di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi per
i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla
progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l’affidamento di incarichi di progettazione
di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le
disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all’applicazione del
decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni
ivi previste.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del
2002)
11. Per l’affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di
applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le
stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del
pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e
siano contemperati i princìpi generali della
trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la
proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del
2002)
12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a
100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del
procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e
della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in
relazione al progetto da affidare.
(comma così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del
2002)
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse
all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve
ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori qualora si intenda affidarla
allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei
corrispettivi delle attività che possono essere espletate
dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi
sono minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo
unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel
decreto del Ministro della
giustizia del 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
(comma
introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera i), legge n. 166 del 2002)
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni
appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali
concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai
commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di
progettazione ai sensi del
comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con
priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.
In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini
dell'affidamento dell'incarico di progettazione,
deve comprendere l'importo della direzione dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai
fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, determina, con
proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle
aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono
rideterminate le tabelle dei corrispettivi a
percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in
relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo
7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto
e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad
applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la
progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di
massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione
esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i
contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis
nonché ai sensi del comma 14-ter del presente
articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo
unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività
relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono
di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che
in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile
del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo
progettista, dell'attività progettuale precedentemente
svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi
i livelli di progettazione, fermo restando che
l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b) , operanti
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono
affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative
per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei
lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma
1, lettera f) , che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta
per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella
Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si
determinano ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile.
Art.
18 (Incentivi e spese per la progettazione)
1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento
(leggasi 2
per cento al lordo di tutti gli oneri accessori ai sensi dell'articolo
3, comma 29, legge n. 350 del 2003)
dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo
16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro,
con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed
assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile
unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo
nonché tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è
stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera
da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico
dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I
commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre
1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi
criteri.
(comma
così sostituito dall'articolo 13, comma 4, legge n. 144 del 1999)
2.
Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un
atto di pianificazione comunque denominato è
ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al
comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto.
(comma
così sostituito dall'articolo 13, comma 4, legge n. 144 del 1999)
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e
XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari,
nonché dei progetti definitivi ed esecutivi,
incluse indagini geologiche e geognostiche, studi
di impatto ambientale ed altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto,
nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere
finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il
ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote
relative alle spese di cui al presente articolo,
sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto
di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. É vietato l'affidamento di attività di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a
mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle
previste dalla presente legge.
Art.
19. (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
01.
I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo
24, comma 6.
1.
I contratti di appalto di lavori pubblici di cui
alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta
tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo
2, comma 2, aventi per oggetto:
a)
la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all’articolo
16, comma 5, e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’articolo
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a
200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida
per più del 60 per cento del valore dell’opera
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
(lettera
così sostituita dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1,
lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo
16, comma 4.
1-ter. L’appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1,
lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve
avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo individuato in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle spese di
progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i requisiti
richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in
materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di progettazione non
è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di
carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 47,
comma 1, del regolamento di cui al
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di
opere di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione
del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo,
al fine di accertare l’unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche
il progettista titolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si
esprime in ordine a tale conformità.
(comma
introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)
1-quater.
(abrogato
dall'articolo 12, decreto legislativo n. 30 del 2004)
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in
assicurazione di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già
adottato un proprio sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di
affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al
decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile del
procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che anche il
funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità
richiesti dall’appaltatore.
(refuso:
leggasi «all'appaltatore»)
(comma
introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)
2.
Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra
un imprenditore ed una amministrazione
aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o
di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente
collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.
La controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente
assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione
in relazione alla qualità del servizio da prestare,
anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i
soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà
o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo
espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da
affidare in concessione, nonché beni immobili che
non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma
di cui all’articolo 14,
ad esclusione degli immobili ricompresi nel
patrimonio da dismettere ai sensi del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della
progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)
2-bis. L’amministrazione aggiudicatrice, al fine
di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli
investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione
abbia una durata anche superiore a trenta anni,
tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo
di cui al comma 2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base
che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di
base, nonché norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio
delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare
mediante rideterminazione delle nuove condizioni
di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può
recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove
condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le
disposizioni dell'articolo
37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il
contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto
degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale
valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della
concessione.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare in concessione opere destinate alla
utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali
alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario
l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.
(comma
introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all’articolo
37-quater, partecipano alla conferenza di servizi
finalizzata all’esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in
ogni caso essi non hanno diritto di voto.
(comma
introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)
3.
Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono
affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia
affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere
pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4.
I contratti di appalto di cui alla presente legge
sono stipulati a corpo ai sensi dell'articolo
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a
corpo e a misura ai sensi dell'articolo
329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo
il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri
1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)
5.
È in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura,
ai sensi del terzo comma dell'articolo
326 della legge 20 marzo 1865. n. 2248,
allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a
500.000 euro e i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e
scavi archeologici nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera l), legge n. 166 del 2002)
5-bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo
che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione
dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice già indicati
nel programma di cui all'articolo
14 in quanto non assolvono più a
funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene
non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara
può prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso
dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola
acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei
lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei
beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta
relativa alla esecuzione dei lavori e alla
acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei
lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per
l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla
predetta migliore offerta congiunta. La gara si
intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del
bene. Il regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per
l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter
nonché le modalità di aggiudicazione.
Art.
20. (Procedure di scelta del contraente)
1.
Gli appalti di cui all'articolo
19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione
privata.
2.
Le concessioni di cui all'articolo
19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a
base di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato,
comunque, anche degli elaborati relativi alle
preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui
all'articolo 21, comma 2,
lettera b), nonché le eventuali proposte di varianti al
progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo
l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m), legge n. 166 del 2002)
3.
Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o
trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti
dalla presente legge.
4.
L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso
è consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo
pari o superiore a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra
soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai
sensi dell'articolo 16,
nonché di un capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici
inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il
prezzo.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m), legge n. 166 del 2002)
Art.
21. (Criteri di aggiudicazione - Commissioni
giudicatrici)
1.
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata
è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato:
a)
per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti
a sistemi o subsistemi di
impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo
5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14
(articolo abrogato dall'articolo 231 del d.P.R. n.
554 del 1999, il riferimento ora è all'articolo
90 del predetto regolamento),
per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi
unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta
offerta a prezzi unitari.
1-bis . Nei casi di aggiudicazione di lavori di
importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di
Dsp con il criterio del prezzo più basso di cui al
comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte
di cui all'articolo 30 della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media. Le offerte debbono
essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni
relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di
gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non
inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera
di invito devono precisare le modalità di
presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente
necessarie per l’ammissibilità delle offerte. Non sono richieste
giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da
dati ufficiali. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia
sufficiente ad escludere l’incongruità della
offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed
all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di
lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a
quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione automatica non è
esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n), legge n. 166 del 2002)
1-ter. L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata può essere effettuata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi
di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla
soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o
per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si
ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con
integrazioni tecniche proposte dall’appaltatore.
(comma
aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera n), legge n. 166 del 2002)
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso
nonché l'affidamento di concessioni mediante
licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in
relazione all'opera da realizzare:
a)
nei casi di appalto-concorso:
1)
il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b)
in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1)
il prezzo di cui all'articolo
19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3.
Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara
devono indicare l'ordine di importanza degli
elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie definite dal
regolamento e tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4.
Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione
giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento.
5.
La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad
effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
affidatario dei lavori oggetto della procedura, è
composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è
presieduta da un dirigente dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I
commissari non debbono aver svolto né possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati
commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere
nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto
tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui
l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente
nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che,
in qualità di membri delle commissioni
aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in
sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi.
6.
I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a)
professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte delle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7.
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
8.
Le spese relative alla commissione sono inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
8-bis.
(abrogato
dall'articolo 12, decreto legislativo n. 30 del 2004)
Art.
22. (Accesso alle informazioni)
1.
Nell'ambito delle procedure di affidamento degli
appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo
divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad
altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga
alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di
comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a)
l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici
incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione
privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa
privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante
o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per
l'affidamento a trattativa privata.
2.
L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo
comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi
l'applicazione dell'articolo
326 del codice penale.
Art.
23. (Licitazione privata e licitazione privata
semplificata)
1.
Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi
importo sono invitati tutti i soggetti che ne
abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal bando.
1-
bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000
ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b) , hanno la facoltà di invitare a
presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
cui al comma 1- ter del presente articolo se
sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori
oggetto dell'appalto.
1-ter . I soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1- bis del
presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettera a) , possono
presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare
domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque
in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si
applica quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 13.
Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state
inviate le domande e deve essere corredata da una
autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale
il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti
dal regolamento di cui al
d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle
cause di esclusione dalle gare d’appalto e di non aver presentato domanda in
numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le
stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti
e comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda
presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente
a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le
sanzioni di cui all'articolo
8, comma 7.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera o), legge n. 166 del 2002)
Art.
24. (Trattativa privata)
1.
L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a)
lavori di importo complessivo non superiore a
100.000 euro;
(lettera
aggiunta dall'articolo 7, comma 1, lettera p), legge n. 166 del 2002)
a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000
euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in
particolare, dell'articolo 41
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di
ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese
inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del
procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
affidamento degli appalti;
c)
(lettera
abrogata dall'articolo 12, decreto legislativo n. 30 del 2004)
2.
Gli affidamenti di appalti mediante trattativa
privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del
procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo
richieda.
3.
I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa
privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di
uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4.
Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione
del presente articolo.
5.
L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai
sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale
debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto
dell'appalto.
5-bis.
(abrogato
dall'articolo 12, decreto legislativo n. 30 del 2004)
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU.,
fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in
economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati
dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma
7-bis.
7.
Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a
trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla
medesima opera.
7-bis.
(abrogato
dall'articolo 12, decreto legislativo n. 30 del 2004)
8.
abrogato
Art.
25. (Varianti in corso d'opera)
1.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed
il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a)
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo
3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre
che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo
1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2.
I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di
errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d)
3.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al
10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4.
Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore
procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla
quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
5.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art.
26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati
di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono
comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella
misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o,
nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2.
L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3.
Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori
o realizzatori non è ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo
1664 del codice civile.
4.
Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti
di appalto di lavori pubblici, di concessione di
lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della
realizzazione di lavori pubblici.
6.
I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il
ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e
le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art.
27. (Direzione dei lavori)
1.
Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente
legge affidati in appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei
lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non
possano espletare, nei casi di cui al
comma 4 dell'articolo 17,
l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti
soggetti:
a)
altre amministrazioni pubbliche, previa apposita
intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(ora
articolo 30 del decreto
legislativo n. 267 del 2000);
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo
17, comma 4;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale
di recepimento delle disposizioni comunitarie in
materia.
2-bis.
(abrogato
dall'articolo 12, decreto legislativo n. 30 del 2004)
Art.
28. (Collaudi e vigilanza)
1.
Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve
essere effettuato il collaudo finale, che deve
comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il
medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei
collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad
essi spettante, nonché le modalità di effettuazione
del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi
previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2.
Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3.
Per tutti i lavori oggetto della presente legge è
redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume
carattere definitivo decorsi due anni
dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine. Nel caso di lavori di importo
sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il
milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4.
Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di
elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati
dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che
nell'ipotesi di carenza di organico accertata e
certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo
componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio
per almeno cinque anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa
disposizione, anche di natura regolamentare.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera r), legge n. 166 del 2002)
5.
Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività
autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.
Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di
consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
componenti della commissione di collaudo non
possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di
controllo o giurisdizionali.
6.
Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o
di grande rilevanza economica il collaudo è
effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei
materiali.
7.
È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a)
quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo
27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8.
Nei casi di affidamento dei lavori in concessione,
il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in
tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della
convenzione.
9.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fidejussoria, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.
10.
Salvo quanto disposto dall'articolo
1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
Art.
29. (Pubblicità)
1.
Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle
concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
(da
coordinare con l'articolo
24 legge n. 340 del 2000)
a)
per i lavori di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di Dsp, IVA
esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara,
nonché degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee;
(lettera
così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera s), legge n. 166 del 2002)
b) per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, IVA esclusa,
prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, IVA esclusa,
prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del
responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per
i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i
termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre
informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui
l'aggiudicazione è avvenuta mediate trattativa privata, provvedano, con le
modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla
pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del
vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di
aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del
nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal
loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori,
dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro;
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per
cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei
lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o
dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui
alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
dell'affidatario, diretta a rendere note le
ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli
articoli 31-bis , commi 2 e 3,
e 32, gli
organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle
pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce
dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento
dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente,
con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
2.
Le spese relative alla pubblicità devono essere
inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell’amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del
procedimento di cui all’articolo
80, comma 10, del regolamento di cui al d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata
osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le
forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa
sull’amministrazione.
(comma
così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera s), legge n. 166 del 2002)
Art.
30. (Garanzie e coperture assicurative)
1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici
è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e dall'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora
l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
(comma
così modificato dall'articolo 145, comma 50, legge n. 388 del 2000)
2.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo
degli stessi. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento.
(comma
così sostituito dall'articolo 3, comma 146, legge n. 350 del 2003)
2-
bis. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La
fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
2-ter. La garanzia fideiussoria
di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la
revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre
gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera b), anteriormente alla data del 1°
gennaio 2004.
(comma
introdotto dall'articolo 3, comma 147, legge n. 350 del 2003)
3.
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.
4.
Per i lavori il cui importo superi gli
ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza per
responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da
gravi difetti costruttivi.
(L'ammontare è stato fissato in 10 milioni di Dsp
(euro 11.847.248) con il
d.m.
1 dicembre 2000,
in G.U. n. 285 del 6 dicembre 2000)
5.
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dall'approvazione del
progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti
deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo
25, comma 1, lettera d),
resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata
per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, e per un
massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di 2 milioni e 500.000 ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione da parte dei
progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6.
Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all’articolo 16,
commi 1 e 2, e la loro conformità
alla normativa vigente. Gli oneri derivanti dall’accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle
opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi
dell’articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti,
attenendosi ai seguenti criteri:
(comma
così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera t), legge n. 166 del 2002)
a)
per i lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può
essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove
il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da
altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere
munito di una polizza indennitaria civile per
danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di
propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla
lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica
di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati
a soggetti di fiducia della stazione appaltante.
(comma
introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera t), legge n. 166 del 2002)
7.
Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla
normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni
dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo
superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione
di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b). Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di
cui all’articolo 19, comma 1,
lettera b), di importo superiore
a 75 milioni di euro.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera t), legge n. 166 del 2002)
Art.
31. (Piani di sicurezza)
(il piano generale di sicurezza è stato soppresso dal decreto legislativo n.
528 del 1999)
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana
un regolamento
in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle
direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992,
e alla relativa normativa
nazionale di recepimento.
(regolamento emanato con
d.P.R.
n. 222 del 2003)
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque
prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e
consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a)
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
[e del
piano generale di sicurezza]
quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
[e del
piano generale di sicurezza],
quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
[e
dell'eventuale piano generale di sicurezza],
quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b)
.
2.
Il piano di sicurezza e di coordinamento
[ed il
piano generale di sicurezza],
quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1- bis
, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del
comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali
violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte
del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di
sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso
d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui
al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla
stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.
3.
I contratti di appalto o di concessione stipulati
dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi
dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso
alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani
medesimi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di
opere e lavori pubblici e determinata dal complessivo numero dei lavoratori
mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito
della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con
la propria organizzazione di impresa è equiparato
all'appaltatore.
Art.
31-bis (Norme acceleratorie in materia di
contenzioso)
1.
Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, lettere a) e b), in materia
di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare
in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento
dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la
costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro
novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta
motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei
successivi trenta giorni, l’appaltatore ed il soggetto committente. Decorso
tale termine è in facoltà dell’appaltatore avvalersi del
disposto dell’articolo 32. La procedura per la definizione dell’accordo
bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della
commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall’importo economico delle riserva
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione previsto dall’articolo
28. Nell’occasione la proposta motivata della commissione è
formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
(comma
così sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera u), legge n. 166 del 2002)
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre
componenti in possesso di specifica idoneità, designati,
rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo
dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai
componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del
relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo
componente provvede su istanza della parte più
diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli
enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale
del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda
alla designazione del componente di sua elezione
nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del
procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di
accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da
riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i
singoli interventi.
(comma
introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera u), legge n. 166 del 2002)
1-ter. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui
ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall’appaltatore, ha natura
transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire
alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando,
per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle
riserve.
(comma
introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera u), legge n. 166 del 2002)
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori
per i quali l'individuazione del soggetto affidatario
sia già intervenuta alla data di entrata in vigore
della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni
di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile
del procedimento può essere componente della commissione stessa.
(comma
introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera u), legge n. 166 del 2002)
2.
I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di
affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza
di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla
data dell'ordinanza di sospensione.
3.
Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori
pubblici in relazione ai quali sia stata presentata
domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati
e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa
nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della
causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza.
Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già
fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del
collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e
documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
(da
coordinare con l'articolo
4 della legge n. 205 del 2000)
4.
Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori
pubblici sono equiparate agli appalti.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
32 (Definizione delle controversie)
1.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal
comma 1 dell'articolo 31-bis
, possono essere deferite ad arbitri.
2.
Per i soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, lettera a), della presente legge, qualora
sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio
arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici,
istituita presso l'Autorità di cui all'articolo
4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel
rispetto dei princípi del codice di procedura
civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo
dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
(si
tratta del
d.m.
2 dicembre 2000, n. 398)
(comma così
modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera v), legge n. 166 del 2002)
3.
Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo
3 della presente legge, la composizione e le modalità di
funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i
criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti
soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di
arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo
princípi di trasparenza, imparzialità e
correttezza.
4.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e
51 del capitolato generale d'appalto approvato con il
d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto
nelle clausole dei contratti di appalto già
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura
camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi
giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le
disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità
alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d’appalto già stipulati alla data di entrata in
vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non
risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera v), legge n. 166 del 2002)
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti
commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella
materia dei lavori pubblici come definita all’articolo
2.
(comma
aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera v), legge n. 166 del 2002)
Art.
33. (Segretezza)
1.
Le opere destinate ad attività della Banca d'Italia, delle forze armate o dei
corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti
di istituto, nei casi in cui sono richieste misure
speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la
protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarante
indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni
relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici,
ai sensi del comma 2.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali
debbono svolgersi gare informali e le modalità
delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei
all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.
3.
I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente
al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì
sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di
ciascun anno in una relazione al Parlamento.
Art.
34. (Subappalto)
1.
Il comma 3 dell'articolo 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è
sostituito dal seguente:
(omissis
- sostituito dall'articolo 9, commi 65 e 66, legge n. 415 del 1998)
2.
abrogato
3.
(omissis
- comma divenuto inefficace)
4.
abrogato
Art.
35. (Fusioni e conferimenti)
1.
Le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere
pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna
amministrazione aggiudicatrice fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il
possesso dei requisiti previsti dagli
articoli 8 e
9 della presente legge.
2.
Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui
all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
3.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative
vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta
giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di
cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti
dalla legge.
4.
Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni
di cui alla circolare del Ministero dei lavori
pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del
13 agosto 1985.
5.
(omissis
- comma divenuto inefficace)
Art.
36. (Trasferimento e affitto di azienda)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo
35 si applicano anche nei casi di trasferimento o
di affitto di azienda da parte degli organi della
procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da
costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre
quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultano estinti, a seguito
della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino
in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui
all'articolo 6 legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art.
37. (Gestione delle casse edili)
1.
Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un
protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della
gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità
dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga
sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i
versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato
presso gli enti quali sono stati iscritti.
Art.
37-bis. (Promotore)
1.
I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati
"promotori", possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici
o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di
cui all'articolo 14, comma 2,
ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base
della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo
19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico
dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno
di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale
scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro
il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di
inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un
progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1
della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli
elementi di cui all'articolo
21, comma 2, lettera b) , e delle garanzie offerte dal
promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il
regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di
asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo
delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte
della amministrazione
aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. I soggetti
pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell’ambito della fase di
programmazione di cui all’articolo
14 della presente legge, proposte d’intervento
relative alla realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in
capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e
valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei propri
programmi, le proposte di intervento e gli studi
ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli
interventi proposti.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera aa),
legge n. 166 del 2002)
2.
Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati
di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui
agli articoli 10
e 17, comma 1, lettera f),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi
di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o
proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera aa),
legge n. 166 del 2002)
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione
dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di
interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di
gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui
all’articolo 80 del regolamento di cui al d.P.R.
n. 554 del 1999 mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta
giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua
istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo
24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito,
sul proprio sito informatico. L’avviso è trasmesso allo
Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali
obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo
ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi
di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge.
(comma
aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera aa),
legge n. 166 del 2002)
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
(comma
aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera aa),
legge n. 166 del 2002)
a)
alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione.
Art.
37-ter. (Valutazione della proposta)
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la
fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo,
urbanistico ed ambientale, nonché della qualità
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei
lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del
contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad
individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle
amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire
entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove
necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il
promotore un più lungo programma di esame e
valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo
37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore
risulterà aggiudicatario della concessione.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera bb),
legge n. 166 del 2002)
Art.
37-quater. (Indizione della gara)
1.
Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo
37-ter di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le
proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo
14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare
mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo
19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
(alinea
così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera cc),
legge n. 166 del 2002)
a)
ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo
21, comma 2, lettera b) , ponendo a base di gara il progetto
preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base
delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato
dal promotore; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso;
(lettera
così modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera cc),
legge n. 166 del 2002)
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere
fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella
gara di cui alla lettera a) ; nel caso in cui alla gara abbia partecipato un
unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo
unico soggetto.
2.
La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso
qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 30, comma 1,
e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui
all'articolo 37-bis, comma 1,
quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di
gara.
3.
I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo
30, comma 1, versano, mediante
fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore
cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo.
4.
Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore non risulti aggiudicatario entro un
congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è
effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5.
Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella
successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore
risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a
versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate
nei limiti dell’importo di cui all’articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è
effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
(comma
così modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera cc),
legge n. 166 del 2002)
6.
(abrogato
dall'articolo 7, comma 1, lettera cc), legge n.
166 del 2002)
Art.
37-quinquies. (Società di progetto)
1.
Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o
gestione di una infrastruttura o di un nuovo
servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la
facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma
di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando
di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso
di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo
37-quater . La società così
costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione
all'aggiudicatario senza necessità di approvazione
o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il
bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un
obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e
prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette
società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che
prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti
terzi.
(comma
introdotto dall'articolo 6 della legge n. 144 del 1999)
1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce
cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a
titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con
l’Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso
d’opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano
solidalmente responsabili con la società di
progetto nei confronti dell’Amministrazione per l’eventuale rimborso del
contributo percepito. In alternativa, la società di
progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed
assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in
corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla
data di emissione del certificato di collaudo
dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per
la eventuale cessione delle quote della società di
progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti
per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire,
nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario
sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso
nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non
abbiano concorso a formare i requisiti per la
qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
(comma
introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera dd),
legge n. 166 del 2002)
Art.
37-sexies. (Società di progetto: emissione di
obbligazioni)
1.
Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza,
obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice
civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono
nominative o al portatore.
2.
I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento
dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici.
Art.
37-septies. (Risoluzione)
1.
Qualora il rapporto di concessione sia risolto per
inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo
revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al
concessionario:
a) il valore delle
opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10
per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del
servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico-finanziario.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del
concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo
fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3.
La efficacia della revoca della concessione è
sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le
somme previste dai commi precedenti.
Art.
37-octies. (Subentro)
1.
In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio
per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del
progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente
dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella
concessione al posto del concessionario e che verrà
accettata dal concedente a condizione che:
a)
la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e
finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario
all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea
del presente comma ovvero in un termine più ampio
che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le
modalità di attuazione delle previsioni di cui al
comma 1.
Art.
37-nonies. (Privilegio sui crediti)
1.I
crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di
opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile.
2.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del
finanziamento o della linea di credito, nonché gli
elementi che costituiscono il finanziamento.
3.
L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo
1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal
quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso
mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare
gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate
presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che
abbiano acquistato diritti sui beni che sono
oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi
in cui non sia possibile far valere il privilegio
nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
Art.
38. (Applicazione della legge)
1.
Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la
realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati
ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089
(ora
Parte Seconda del decreto
legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.),
può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23,
comma 1- bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'articolo
25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del
medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per
cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un
incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella
somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Art.
38-bis. (Deroghe in situazioni di emergenza
ambientale)
(articolo aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera ee),
legge n. 166 del 2002)
1.
Al fine di accelerare la realizzazione di
infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la
qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città, l’approvazione dei progetti
definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a
tutti gli effetti.