La nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condomini
sono più di quattro.
Nel caso siano meno di quattro la nomina è facoltativa.
L’amministratore è nominato dall’assemblea condominiale. Se
l’assemblea non provvede, su ricorso di uno o più condomini, la nomina
è fatta dall'autorità giudiziaria (art. 1129, co. 1, cc).
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L'amministratore può essere scelto sia tra i condomìni che come
professionista esterno oppure da una società (la giurisprudenza più
recente ha ritenuto valida la nomina di una società di fatto o
di una società di persone come amministratore di condominio -
sentenza della Cass. 24.12.1994, n. 11155). Non è necessario essere
iscritti ad un albo specifico.
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Perché la nomina sia valida è richiesta la maggioranza dei
partecipanti all'assemblea e la presenza di almeno la metà del valore.
Dette maggioranze sono inderogabili sia per la prima che per la
seconda convocazione. La nomina va verbalizzata.
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L'amministratore dura in carica un anno.
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La revoca dell’amministratore può avvenire in qualsiasi momento.
Non è richiesta una giusta causa.
L’amministratore, su ricorso di ciascun condomino, può essere
revocato dall'autorità giudiziaria.
Nel caso di revoca giudiziaria, deve essere fornita la giusta
causa. In questo caso deve essere provata davanti alla autorità
giudiziaria.
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I compiti dell’amministratore sono elencati dall’articolo 1130 del
C.C. e sono:
- eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini;
- curare l'osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei
servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il
miglior godimento a tutti i condomini;
- riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per
l'esercizio dei servizi comuni;
- compiere gli atti conservativi dei diritti relativi alle parti
comuni dell'edificio.
- alla fine di ogni anno deve rendere conto della sua gestione (se
l’amministratore non ottempera a questo obbligo uno qualsiasi dei
condomini può chiederne la revoca al giudice per giusta causa).
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L'amministratore ha diritto ad un compenso per l'attività di
gestione svolta, e l'importo è determinato dall'assemblea. Il compenso
spetta fino al momento delta sostituzione con il nuovo amministratore,
e quindi anche quando il mandato è già scaduto. Nel caso in cui
l'assemblea nel corso di un determinate esercizio non abbia
determinate il compenso spettante all'amministratore, si ritiene che
quest'ultimo abbia diritto all'ammontare corrisposto nell'anno
precedente. Se 1'amministratore ritiene iniquo il compenso
attribuitogli dall'assemblea, può rivolgersi al giudice.
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